Eccomi qui dopo un paio di anni a scrivere nuovamente sulla rivista. Nel 2015 mi ero soffermata sull’esigenza di consolidare il rapporto di fiducia e di rispetto tra autorità fiscale (sia essa federale o cantonale) e contribuente o suo rappresentante: necessità, questa, che è sempre più di attualità, vista l’accresciuta complessità della legislazione fiscale in generale. Due anni orsono ero stata altresì esigente con le richieste a Babbo Natale. Avevo espresso i miei desideri con largo anticipo. Non tutti sono stati esauditi (sigh … ) e alcuni unicamente in modo parziale. Tornerò in seguito su queste esigenze di riforme.
Mi sembra opportuno ricordare che la concorrenza fiscale, sia a livello cantonale sia a livello internazionale, si rivela sempre più aggressiva e complessa. L’.OCSE, nel 2015, ha emanato le 15 azioni del progetto BEPS con l’obiettivo di contrastare l’erosione della base imponibile posta in essere dai gruppi multinazionali attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Ciò sta a significare che si ridurrà in prospettiva la possibilità che un Paese fondi la sua competitività fiscale su fenomeni di pianificazione fiscale troppo spinti, in danno di quelli dove l’attività economica viene effettivamente esercitata. La Svizzera si è perciò vista costretta a riposizionarsi come Paese conforme agli standard minimi internazionali. li progetto BEPS, comunque, continua in diversi ambiti. Sempre più importanti saranno inoltre le sfide poste dall’imposizione dell’economia digitale e i relativi lavori proseguiranno fino al 2020. Altro argomento riguarda i cosiddetti “costrutti ibridi”: per favorire lo scambio delle esperienze raccolte dall’introduzione dell’approccio comune ( «common approach ») è stato istituito un gruppo di lavoro denominato «Focus Group on Hybrids lmplementation». Nel luglio 2017 è stata pubblicata la nuova versione delle linee guida dell’OCSE in materia di prezzi di trasferimento che recepisce le modifiche definite nelle azioni 8-10 del progetto BEPS, queste normative avranno un impatto significativo su tutte le aziende che operano a livello internazionale. È giusto sottolineare che in Svizzera il gettito dell’imposta federale diretta delle aziende è in larga misura originato da gruppi internazionali (il 14% del totale delle aziende genera il 97% del gettito).
È di poco più di un mese fa lo studio della società McKinsey che evidenzia come la Svizzera stia perdendo posizioni in materia di attrattività per le aziende internazionali. Lo studio mostra che il nostro Paese, fra il 2009 e il 2014, era posizionato al primo posto assieme all’Irlanda, con una quota del 27% di insediamento di società. Nei 4 anni successivi l’Olanda (Paese che da sempre ha privilegiato una fiscalità attrattiva per le imprese multinazionali) si è posizionata prima con una quota d’insediamento del 24%, quota che anche l’Irlanda è stata in grado di mantenere. La Svizzera è invece scivolata al terzo rango perdendo otto punti con una quota del 19%. Commentando questo lavoro il presidente dell’organizzazione Greater Zurich Area, Balz Hòsly, dal suo osservatorio privilegiato, ha confermato questa tendenza negativa.
A livello nazionale, la riforma fiscale votata in maggio si è prefissata di sopprimere gli statuti fiscali cantonali che la comunità internazionale (in particolare l’UE) non è più disposta ad accettare, proponendo delle misure accompagnatorie, di cui alcune (“patent box”) poco praticabili nel nostro Cantone. A fronte di questo nuovo quadro, la fiscalità ticinese è confrontata con i problemi di competitività inte1·cantonale che sono noti da tempo e che val la pena comunque ricordare.
Nel raffronto concemente l’aliquota massima effettiva dell’utile nel 2017 il Ticin0 si posizionava al 19° rango. Senza una modifica delle aliquote impositive, tenuto conto delle proposte già votate in altri Cantoni, il Ticin0 scivolerebbe all’ultimo rango. Le proposte già indicate dal nostro Governo di ridurre l’aliquota ordinaria delle persone giuridiche dal 9% al 6% (o eventualmente il 5,5%) deve essere messa in vigore al più presto. Solo in questo modo la competitività del nostro Cantone tornerebbe a livelli accettabili.
Ma la concorrenza fiscale a tutti i livelli non si ferma alle persone giuridiche. n1 effetti, la pressione fiscale sui redditi medio-alti è particolarmente rilevante, a fronte di aliquote particolarmente modernte per i redditi men0 significativi. Con ciò, non lo si ripete mai abbastanza, una percentuale molto piccola dei contribuenti concorre a generare una parte del gettito il 3% dei contribuenti genera circa un terzo del gettito per le persone fisiche. Per quanto attiene alla sola imposta sulla sostan- za, I’1% dei contribuenti concorre a generare il 575% del gettito In quest’ambito uno dei miei desideri è stato esaudito con la riduzione dell’aliquota che progressivamente scenderà dal 3,5% al 2.5%. Purtroppo questa modifica non è stata indolore perché la misura è stata accompagnata da un aggravio d’imposta sull’imposizione parziale dei dividendi (portandola dal 60% al 70%). Se è pur vero che si voleva unicamente anticipare il progetto di riforma fiscale federnle, è altresì corretto evidenzia1·e che nel corso dei lavori pa1·lamentari riferiti al nuovo progetto di riforma che ha incluso il finanziamento dellAVS, il Parlamento ha rivisto al ribasso l’imponibilità minima fissata per i Cantoni, portandola al 50%.
A questo punto una riflessione da parte del Governo cantonale si impone, nel senso di proporre delle misure anche a favore delle persone fisiche.
Nell’ambito della concorrenza fiscale dell’imposizione delle persone fisiche, il nostro Cantone è tradizionalmente confrontato non solo con la concorrenza intercantonale ma anche con quella intemazionale. L’Italia, che ha sempre aspramente criticato i privilegi fiscali dei globalisti, ha introdotto una normativa equivalente, anzi ben più aggressiva. Basti pensare che permette l’attività lavorativa nel territorio (pur se tassata ordinariamente) e che l’imposta è fissa (Euro 100’000 -) indipendentemente dal tenore di vita e dalla sostanza mondiale del contribuente.
Mi sembra utile ricordare che avevo sollevato perplessità sulla rigidità dell’autorità federale nell’applicare la normativa in ambito di imposta preventiva. Sembrerebbe che gli orsi siano usciti dal letargo e che qualche progresso sia stato compiuto: ci si è resi conto che l’imposta preventiva è un’imposta di garanzia e come tale l’applicazione di un eccessivo formalismo non rispecchia questo scopo. Il modificato art. 23 della LIP sembra andare in questa giusta direzione, aumentando le casistiche per le quali il contribuente dovrebbe poter ottenere il diritto al rimborso. In particolare, ai sensi delle disposizioni transitorie, le domande di rimborso dell’imposta preventiva concementi redditi scaduti durante gli anni 2014 e seguenti che non sono ancora stati oggetto, al momento dell’entrata in vigore della modifica, di una decisione cresciuta in giudicato concernente il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, devono essere trattati secondo le disposizioni previste dal nuovo art. 23 cpv. 2 LIP. Segnatamente, ciò trova applicazione in situazioni laddove i) l’autorità cantonale competente a fissare il diritto al rimborso dell’imposta preventiva non ha ancora preso una decisione, oppure ii) qualora una decisione dell’autorità cantonale è stata oggetto di reclamo e non è ancora stata presa alcuna decisione sul reclamo, rispettivamente la decisione non è ancora cresciuta in giudicato al momento dell’entrata in vigore delle modifiche di legge in oggetto. Auspico che questi disposti vengano applicati nello spirito con il quale le Camere federali hanno discusso il tema e che, quindi, anche nell’amnistia degli eredi sia possibile ottenere il rimborso dell’imposta preventiva sui proventi dei capitali non dichiarati dal de cujus.. Allargandoci si potrebbe valutare questa soluzione anche in alcuni casi di autodenuncia esente da pena.
Ora che lo scambio di informazioni è implementato e quindi tutte le informazioni che sono consegnate all’autorità fiscale potrebbero essere oggetto di trasmissione ad autorità estere, ecco che un approccio collaborativo tra autorità fiscali e contribuenti acquisisce maggiore importanza.
Il mio auspicio per la “prossima legislatura” non può che essere quello di vedere realizzate quelle riforme fiscali necessarie a mantenere e, perché no, a migliorare la competitività del nostro territorio.
Pubblicata su: FTAF – N. 39 – Giugno 2019