È forse passato in sordina il comunicato dell’8 maggio 2018 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni che ha confermato come la Svizzera, per la prima volta, ha trasmesso informazioni relative agli accordi fiscali preliminari (i cosiddetti ruling) a 41 Stati in totale. Vi sono state 82 comunicazioni che rappresentano unicamente una prima tranches.
In Svizzera, il 1° gennaio 2017, era entrata in vigore la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in particolare l’art. 7 che prevede l’obbligo di fornire assistenza amministrativa su base spontanea. L’applicabilità pratica di queste norme è intervenuta con il 1° gennaio 2018. Le informazioni devono essere scambiate su base spontanea quando lo Stato che detiene le informazioni presuma che un altro Stato possa esservi interessato.
È opportuno ricordare che già nel 1998 l’OCSE aveva iniziato i lavori sulle cosiddette pratiche fiscali dannose. Il progetto “Base erosion and profit shifting “ (BEPS) dell’OCSE e del G20 ne ha concretizzato gli scopi e i contenuti. Nel rapporto finale 2015 relativo al piano di azione 5 del BEPS, l’OCSE ha individuato sei tipologie di ruling sottoscritti tra autorità fiscale e contribuente per i quali si rende necessario lo scambio spontaneo di informazioni. Si tratta, in particolare, di ruling su regimi fiscali preferenziali, accordi sui prezzi di trasferimento, riduzione della base imponibile in situazioni transfrontaliere, esistenza o meno di uno stabilimento d’impresa, società « conduit » e altre casistiche che siano riconoscibili quali pratiche fiscali dannose. La Svizzera, nell’Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, ha ripreso le prime cinque configurazioni che devono far scattare lo scambio spontaneo d’informazione. La Confederazione ha definito che si è in presenza di un ruling quando, con un’informazione, una conferma o una garanzia, il fisco risponde ad un contribuente relativamente ad un tema di imponibilità.
Benché l’art. 7 della Convezione sull’assistenza amministrativa abbia una portata molto ampia, la Svizzera ha, per ora, limitato la comunicazioni spontanea agli Stati partner alle casistiche del progetto BEPS. Sono quindi stati scambiati i ruling rilasciati dalle autorità fiscali cantonali in relazioni a statuti fiscali privilegiati (holding, società di domicilio e società miste) e altre tipologie di accordi previsti nelle prassi delle autorità fiscali svizzere (sono i Cantoni che procedono a sottoscrivere i ruling essendo essi le autorità preposte all’accertamento). Occorre tuttavia precisare che i contribuenti avevano la facoltà di disdire i ruling entro il 31 dicembre 2016, evitando in tal modo che gli stessi accordi entrassero nella finestra temporale dello scambio. I ruling rilasciati prima del 1° gennaio 2010 oppure, come indicato, quelli non più validi alla fine del 2016, non sono invece oggetto di scambio spontaneo di informazioni .
La Svizzera ha quindi ossequio in modo rigoroso gli impegni presi a livello internazionale. È così anche per gli altri Stati?
Sarebbe opportuno, per saperlo, che la Confederazione pubblicasse dati statistici non solo sulle informazioni da lei date ma anche su quelle ricevute dall’autorità fiscale estera. Sapremmo quindi così se siamo solo i primi della classe o anche i più ingenui del gruppo. Da ultimo sarebbe senz’altro istruttivo consultare il regime quantitativo degli scambi tra Paesi UE.
Pubblicata su: Corriere del Ticino – 7 giugno 2018